Legge 59/92

La Legge 31 gennaio 1992, n. 59, "Nuove norme in materia di società cooperative", giunta all’approvazione dopo un lungo e animato dibattito, introduce numerose e rilevanti novità nella vita della cooperazione: tanto da meritare, a detta di molti, il titolo di vera e propria "riforma" legislativa.
Si tratta di una legge di impianto complesso, che tocca argomenti fra loro disparati e con un grado diverso di innovatività.
Gli art. 11 e 12 istituiscono e disciplinano i Fondi di promozione, ai quali vanno destinati il 3% degli utili annui realizzati dalle cooperative, il patrimonio residuo delle cooperative disciolte, eventuali versamenti di terzi (soggetti privati o pubblici). Attraverso i Fondi l’imprenditoria cooperativa istituzionalizza il principio della "mutualità esterna" e si presenta come forma imprenditoriale sistematicamente rivolta alla promozione di nuova impresa, attuando la componente più tipica della "funzione sociale" riconosciutale dall’art. 45 della Costituzione.

Art.11
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1.      Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela dal movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art,5del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base alle leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazione.

2. L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza a programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del mezzogiorno.

3.Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma1possono promuovere la costituzione di società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare e gestire corsi di formazione professionale del percorso dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4.Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto, 1937, n.1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma , lettera c), dell’art.26del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni.

6.Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma, assolvono l’obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall’art.20.

7.Le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il pagamento previsto al comma 4 nell’apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8.Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9.I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l’erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Art.12
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1.Il capitale delle società per azioni di cui all’art. 11, comma 1,deve essere in misura non inferiore all’80 per cento dalla associazione riconosciuta che non promuove la costituzione.
le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.

2. Delle associazioni di cui all’art. 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.

3. Le associazioni di cui all’art. 11, comm1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.

4.Le società e le associazioni che, ai sensi dell’art.11, comma1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell’oggetto sociale.

5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione e secondo le disposizioni legislative vigenti.


 
 
 
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