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Legge 59/92
La Legge 31 gennaio 1992, n. 59, "Nuove
norme in materia di società cooperative", giunta all’approvazione
dopo un lungo e animato dibattito, introduce numerose e rilevanti
novità nella vita della cooperazione: tanto da meritare,
a detta di molti, il titolo di vera e propria "riforma" legislativa.
Si
tratta di una legge di impianto complesso, che tocca argomenti fra
loro disparati e con un grado diverso di innovatività.
Gli
art. 11 e 12 istituiscono e disciplinano i Fondi di promozione,
ai quali vanno destinati il 3% degli utili annui realizzati dalle
cooperative, il patrimonio residuo delle cooperative disciolte,
eventuali versamenti di terzi (soggetti privati o pubblici). Attraverso
i Fondi l’imprenditoria cooperativa istituzionalizza il principio
della "mutualità esterna" e si presenta come forma
imprenditoriale sistematicamente rivolta alla promozione di nuova
impresa, attuando la componente più tipica della "funzione
sociale" riconosciutale dall’art. 45 della Costituzione.
Art.11
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela dal movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi dell’art,5del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base alle leggi emanate da
regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo delle cooperazione. I fondi possono essere
gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazione.
2. L’oggetto sociale
deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento
di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con
preferenza a programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento
dell’occupazione ed allo sviluppo del mezzogiorno.
3.Per realizzare
i propri fini, i fondi di cui al comma1possono promuovere la costituzione
di società cooperative o in società da queste controllate.
Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo
di società cooperative o di loro consorzi, organizzare e gestire
corsi di formazione professionale del percorso dirigente amministrativo
o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche
su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento
cooperativo.
4.Le società cooperative
e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui
al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e
all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui
aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per
gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto, 1937,
n.1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata
sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
5. Deve inoltre essere
devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative
in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, di cui al primo comma , lettera c), dell’art.26del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n.1577, e successive modificazioni.
6.Le società cooperative
e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui
al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano
costituito il fondo di cui al comma, assolvono l’obbligo di cui al
comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto
dall’art.20.
7.Le società cooperative
e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto
speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui
al primo periodo del comma1 o che aderiscono ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il pagamento
previsto al comma 4 nell’apposito fondo regionale, ove istituito o,
in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma
6.
8.Lo Stato e gli
enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli
enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione,
rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.I
fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati
da soggetti privati.
9.I versamenti ai
fondi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti
da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base
imponibile del soggetto che effettua l’erogazione.
10. Le società cooperative e i loro
consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi
della normativa vigente.
Art.12
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione
1.Il capitale delle
società per azioni di cui all’art. 11, comma 1,deve essere
in misura non inferiore all’80 per cento dalla associazione riconosciuta
che non promuove la costituzione.
le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso
della assemblea dei soci.
2. Delle associazioni
di cui all’art. 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto
tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle
rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo
periodo.
3. Le associazioni
di cui all’art. 11, comm1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica
con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano
gli articoli 14 e seguenti del codice civile.
4.Le società e
le associazioni che, ai sensi dell’art.11, comma1, gestiscono fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono
soggette alla vigilanza del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono
essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell’oggetto
sociale.
5. Le società e
le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione
del bilancio da parte di società di revisione e secondo le
disposizioni legislative vigenti.
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