Normativa rilevante

 


Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi)

Art. 40 (Soggetti revisionandi)
(…) 4. Sono in ogni caso assoggettati annualmente alla revisione legale dei conti da parte di una società di revisione: (…) b) gli enti gestori dei fondi mutualistici di cui al comma 2 dell’articolo 43, qualora la consistenza del fondo stesso ecceda i 200 mila euro. In tal caso il revisore deve esprimere un giudizio anche sull’utilizzo di detti fondi.

Art. 43 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
1. L’associazione di rappresentanza può promuovere la costituzione di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, al quale si applica, in quanto compatibile, l’articolo 11, commi 2, 3 e 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. Questo fondo è gestito senza scopo di lucro da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata o da una associazione, di seguito denominata ente gestore, per la cui costituzione, da realizzarsi osservando gli eventuali requisiti fissati nel regolamento regionale, è necessaria una preventiva autorizzazione della struttura amministrativa.
3. Gli enti cooperativi in forma societaria aderenti all’associazione promotrice del fondo destinano a questo almeno il 3 per cento dei loro utili netti annuali e, in sede di loro liquidazione, il loro patrimonio indivisibile residuo. L’associazione di rappresentanza destina allo stesso fondo almeno il 3 per cento dei propri utili netti annuali.

Art. 44 (Vigilanza sugli enti gestori)
1. La vigilanza sugli enti gestori è esercitata dalla struttura amministrativa.
2. L’ente gestore comunica senza indugio alla struttura amministrativa:
a) la relazione di revisione del proprio bilancio, se soggetto, con allegato l’elenco degli interventi finanziari effettuati nel corrispondente anno;
b) ogni significativa modificazione del proprio atto costitutivo, della propria organizzazione competente a gestire il fondo e del proprio regolamento degli interventi e ogni altra informazione ritenuta utile dalla struttura amministrativa;
c) il proprio scioglimento.

Art. 45 (Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
1. Ciascuna Provincia istituisce e disciplina un fondo mutualistico provinciale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Al fondo gestito dalla Provincia territorialmente competente sono destinati, ai sensi della disciplina nazionale, almeno:
a) il 3 per cento degli utili netti annuali e il patrimonio indivisibile residuo al termine della liquidazione degli enti cooperativi in forma societaria non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza o aderenti ad un’associazione di rappresentanza che non ha costituito il fondo mutualistico di cui al comma 1 dell’articolo 43 e non prevede il versamento ai fondi mutualistici della associazione nazionale di riferimento;
b) il patrimonio indivisibile residuo delle associazioni di rappresentanza in caso di loro scioglimento;
c) i fondi mutualistici di cui al comma 1 dell’articolo 43, in caso di scioglimento del relativo ente gestore.

Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative)

Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziarie specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.
7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.
10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefìci fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 (Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.
2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.
4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.
5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2009)

Art. 26 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative).
1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo previsto dall'articolo 34-bis, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999 alla partecipazione a un fondo alimentato anche da capitali privati, costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese cooperative operanti in provincia di Trento e scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità tra:
a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
b) enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.
2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e per l'utilizzo del fondo, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di capitali privati. Per ogni intervento deve in ogni caso essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 50 per cento.
3. I rapporti tra Provincia e l’ente individuato ai sensi del comma 1 sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo, nonché gli altri adempimenti necessari per la sua gestione.
4. Qualora gli interventi previsti da questo articolo si configurino come aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria, l’efficacia della deliberazione di cui al comma 2 è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 
 
 
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