Cos’è il Fondo Partecipativo

Istituito con Legge provinciale n.16 del 12 settembre 2008, il Fondo è uno strumento innovativo rispetto alle tradizionali e molteplici forme contributive di sostegno messe in campo dalla Provincia Autonoma di Trento.
Dal 2011 Promocoop Trentina S.p.A. è Ente Gestore del Fondo Partecipativo con determinazione del Dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione della P.A.T. n. 530 del 1 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 12 settembre 2008, così come modificato dall’articolo 39 della Legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 «modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle Imprese e di altre disposizioni in materia di attività economiche», al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle Imprese cooperative, la Provincia può partecipare ad un fondo alimentato anche da capitali privati.
Con delibera della Giunta provinciale n. 2610 del 2 dicembre 2011, è stato attribuito l’incarico ad un Esperto in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento in seno al Consiglio di Amministrazione di Promocoop Trentina S.p.A., relativamente e limitatamente alle questioni attinenti alla gestione del Fondo Partecipativo. Tale carica è stata rinnovata con delibera n. 70 di data 25.01.2019 per la durata della Convenzione stipulata tra la P.A.T. e Promocoop.
Il Fondo è gestito nel rispetto della vigente “Convenzione per la gestione del Fondo di partecipazione al capitale di rischio delle cooperative” (Convenzione) stipulata secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2343 di data 11 novembre 2011, modificato con deliberazione della Giunta n. 557 di data 28 marzo 2013, del regolamento dell’Ente gestore sul Fondo Partecipativo. Tale Convenzione quinquennale è stata rinnovata a dicembre 2018 con scadenza prevista a dicembre 2023.
Tale Fondo è ad alimentazione mista pubblico-privata; la quota pubblica è del 49% di ogni singolo intervento mentre la restante quota del 51% viene versata da soggetti privati facenti parte del sistema cooperativo.
Promocoop, oltre alla gestione del Fondo, garantisce un congruo sostegno finanziario alla quota “privata”, partecipando, se richiesto, in qualità di socio sovventore nel capitale delle Cooperative selezionate.
 
BANDO 2022

Finalità del Fondo
Lo strumento offre un importante impulso all’intero Movimento Cooperativo, supportando gli investimenti delle Cooperative selezionate attraverso specifici Bandi. 
L’intervento del Fondo deve supportare progetti che abbiano almeno una delle seguenti finalità:
  1. sostenere investimenti innovativi e a forte crescita;
  2. promuovere il ricorso a nuove tecnologie e progetti di ricerca e sviluppo;
  3. consolidare la situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell’impresa;
  4. favorire l’aggregazione fra imprese operanti nel settore.

Requisiti dell’Impresa Cooperativa per accedere al Bando

Ai fini della partecipazione alla presente selezione, le imprese cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere una società cooperativa o una società cooperativa europea operante nel settore agricolo, ovvero nel settore del consumo, in quello della produzione lavoro, ovvero nel sociale;
  2. rientrare nel novero delle piccole e medie imprese (P.m.i.) secondo il diritto comunitario;
  3. non essere qualificata come impresa in stato di difficoltà ai sensi del diritto dell’Unione Europea;
  4. avere la sede legale e amministrativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
  5. svolgere la propria attività mutualistica principalmente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
  6. nei confronti dei soci o degli amministratori della cooperativa non siano state irrogate misure di prevenzione, personali o patrimoniali, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con gli effetti di cui all’art. 67, ovvero non sussistano le condizioni di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto, in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
 
Requisiti del Piano di Sviluppo per le Cooperative
Ai fini della partecipazione alla presente selezione, le imprese cooperative dovranno presentare un Piano di Sviluppo (“Piano”). Il Piano deve riportare l'indicazione degli obiettivi che l’impresa cooperativa proponente intende perseguire e delle azioni stabilite per il loro raggiungimento e deve dare evidenza dei presupposti e degli impatti economico – finanziari e patrimoniali per l’implementazione del Piano stesso.
Il Piano deve altresì riportare indicazione degli interventi di sostegno pubblico di cui l’impresa cooperativa proponente ha goduto nell’ultimo triennio, nonché di quelli in eventuale fase istruttoria.
Il Piano proposto deve preventivamente essere validato da un soggetto diverso dall’impresa cooperativa proponente, con comprovata esperienza nel settore cooperativo di riferimento nonché nella predisposizione e nell’analisi di fattibilità di piani di sviluppo aziendali.
Il Validatore deve attestare, secondo professionalità, in particolare:
  1. la prospettiva di concreta attuazione degli obiettivi prefissati;
  2. l’idoneità delle azioni proposte nel Piano di Sviluppo al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  3. la capacità dell’impresa cooperativa proponente di remunerare, annualmente, per l’intero periodo di durata dell’investimento, il capitale eventualmente sottoscritto dall’Ente Gestore;
  4. la capacità dell’impresa cooperativa proponente di rimborsare, alle scadenze previste, il capitale sottoscritto dall’Ente Gestore.
 
Il tasso di remunerazione annuale applicato ai singoli investimenti, a seconda della loro durata, sarà determinato dall'Ente Gestore all'esito dell'istruttoria.

Presentazione della domanda e valutazione
La domanda può essere presentata, nelle date indicate dal Bando.  L’iter specifico, le documentazioni e le modalità di presentazione della domanda vengono deliberate dall’Ente gestore sulla base di quanto stabilisce la Convenzione.
Le domande ammesse al Fondo saranno valutate entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

La valutazione delle domande presentate, secondo le modalità e termini sopra precisati, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore, integrato da un esperto nominato dalla PAT secondo quanto previsto dalla convenzione con la PAT e dai criteri attualmente in vigore. La procedura di valutazione delle domande è contenuta nel Regolamento del Fondo Partecipativo di cui l’Ente Gestore si è dotato (presente nell'apposita sezione del sito).

La valutazione delle domande presentate, secondo le modalità e termini sopra precisati, è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore, integrato da un esperto nominato dalla PAT.
La domanda ed il progetto esposto nel Piano allegato alla stessa saranno valutati tenendo conto dei criteri in base ai quali si giustifica l’intervento di un operatore nelle normali condizioni di mercato. Tale circostanza, ai sensi dell’art. 5 della convenzione in essere, ricorre quando:
  • l’impresa proponente sia in equilibrio economico – finanziario e non si trovi in situazioni di crisi secondo il diritto comunitario;
  • esistono prospettive di redditività dell’intervento, ancorché differite (ad eccezione delle cooperative sociali, ai sensi dell’art. 15 dei criteri. Per le cooperative sociali si ricorda la necessità di avere sufficiente capienza nel “de minimis”, consultabile tramite visura RNA, a pena di impossibilità di deliberare positivamente sulla domanda avanzata. Tale capienza dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’investimento pena, in caso contrario, la revoca dello stesso);
  • la partecipazione da parte del gestore non deve essere a condizioni meno vantaggiose rispetto al rimanente capitale di rischio;
  • esistono prospettive economico – finanziarie di restituzione della partecipazione al capitale sociale delle cooperative, le quali riconoscono al Fondo una preferenza nel rimborso della partecipazione.

Restano ferme e valide tutte le ulteriori previsioni in tema di reperimento di risorse private, remunerazione dell’intervento, obblighi di rendicontazione a carico dei beneficiari, monitoraggio periodico da parte dell’Ente Gestore, modalità di attuazione dell’intervento e durata dello stesso, recesso dall’investimento e modalità di disinvestimento, previste dalla Convenzione e dai criteri attualmente in vigore a cui si fa espresso rimando, come già precisato in premessa.

Normative: